Trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali in territorio italiano
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Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285~art24
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