Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
- quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
- quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
La conclusione del procedimento è immediata.
Dichiarazione IMU |
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Copia del documento d'identità |
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Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico) |
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Accertamento rilasciato dall'ufficio tecnico (in caso di immobile inagibile o inabitabile) |
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile) |
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Perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile) |
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Copia del contratto di comodato ad uso gratuito (in caso di immobile in comodato ad uso gratuito) |
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Copia del contratto a canone concordato (in caso di agevolazione per immobile a canone concordato) |
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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 11:21.59