
Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative a un'area o un immobile.
Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 30 questo tipo di certificato serve:
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente a oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente a oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al nuovo catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 m².
Il certificato non può essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 40) ed è possibile sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47).
Approfondimenti
Per l’ottenimento del “bonus facciate” (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/02/2020, n. 2) il richiedente deve autocertificare il valore del terreno e la situazione urbanistica.
Se il richiedente non ne fosse a conoscenza, all'interno della domanda di rilascio del certificato di destinazione urbanistica è possibile chiedere se il proprio immobile si trova in un ambito riconducibile alla zona A o alla zona B del Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate.