Presentare una petizione

Presentare una petizione

I Comuni hanno il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare, tra cui la petizione (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 1). 

La petizione è infatti uno degli strumenti di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano, insieme al referendum e all’iniziativa legislativa popolare.

Nello statuto di ciascun Comune devono quindi essere previste (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 3):

  • forme di consultazione della popolazione, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per promuovere interventi e migliorare la tutela di interessi collettivi
  • le garanzie che la pubblica amministrazione esamini tempestivamente queste iniziative popolari.
In Comune di San Giorgio Bigarello …

All'interno dello statuto comunale, art. 59 sono indicate le modalità con cui i cittadini possono presentare petizioni:

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne I'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

 

2. Il regolamento del Procedimento Amministrativo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve -essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

 

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

 

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

 

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 12:22.49