Disperdere le ceneri

Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in area privata. La dispersione in area privata deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle cenere è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. 

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore del testamento o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. 

Chi la può richiedere

L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità: 

  • la disposizione testamentaria del defunto resa davanti al notaio
  • l' iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari. 
  • testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio

In mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta, ma solo orale, è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:

  • dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all'ufficiale di stato civile
  • in assenza del coniuge, dichiarazione sottoscritta davanti all'ufficiale di stato civile dal parente più prossimo (individuato ai sensi degli Regio decreto 16/02/1942, n. 262, art. 74 e seguetni, Codice civile)  e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. 

I familiari non possono quindi chiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

Requisiti soggettivi

Possono disperdere le ceneri:

  • il coniuge o un familiare
  • l'esecutore testamentario
  • il rappresentante legale dell'associazione di cremazione in cui è iscritto il defunto
  • il personale autorizzato dall'avente diritto.

Approfondimenti

Dove è possibile disperdere le ceneri?

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune 90 giorni dopo la cremazione.

Quando si commette reato?

È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:50.01