Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Chiedere la concessione dell'assegno per nucleo familiare dei Comuni

Chiedere la concessione dell'assegno per nucleo familiare dei Comuni

L'assegno per il nucleo familiare è un assegno, concesso in via esclusiva dal Comune e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 €)
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (Legge 06/08/2013, n. 97, art. 13 e Circolare INPS 15/01/2014, n. 5). 

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità.

L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il Comune è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l’anno 2020 l’importo è pari in misura intera a 145,14 € mensili.

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ISEE.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:50.01