L'assegno di maternità spetta a:
- cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di San Giorgio Bigarello.
L'assegno spetta per un importo di importo complessivo pari a 17.416,66 € nel caso di madre non lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione. Se l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza. L’assegno spetta per ogni figlio quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.